Modalità e riferimenti per l'elezione del RLS aziendale
Il CPRA, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto legislativo 81/08 (Artt. 47 – 48 e 50) che prevede l’individuazione della rappresentanza dei lavoratori affidando alla contrattazione collettiva le modalità di elezione o designazione nonché le modalità di esercizio delle attribuzioni, definite con l’accordo applicativo del Dlgs 81/08 del 13 settembre 2011, precisa quanto che a partire dal 1 gennaio 2012 il CPRA ha reso pienamente operativo nel territorio regionale il sistema degli RLST.
Tale sistema deve essere considerato come prioritario ed esclusivo per tutti gli obblighi previsti dal Dlgs 81/08 e degli accordi applicativi conseguenti. Per le aziende ove sia stato eletto/designato il RLS aziendale, si specifica che il mandato dell’ RLS aziendale ha una durata triennale.
Nelle aziende che occupano meno di 15 lavoratori, in base a quanto stabilito dall’accordo applicativo del Dlgs 81/08, gli RLS in carica alla data del 13 settembre 2011 portano a termine il loro mandato fino alla naturale scadenza e non sono rieleggibili se non previo accordo sottoscritto tra le Parti Sociali del territorio (CGIL-CISL-UIL-CNA-CONFARTIGIANATO-CASARTIGIANI).
Nelle aziende che occupano meno di 15 lavoratori, in base a quanto stabilito dall’accordo applicativo Dlgs 81/08 successivamente alla data del 13 settembre 2011 NON potranno essere eletti/designati nuovi RLS aziendali se non previo accordo sottoscritto tra le Parti Sociali del territorio (CGIL-CISL-UIL-CNA-CONFARTIGIANATO-CASARTIGIANI).
Per le aziende che occupano oltre 15 lavoratori il RLST opera qualora non sia stato eletto un RLS aziendale.
La richiesta di elezione, effettuata seguendo le istruzioni allegate, deve essere trasmessa al CPRA collegandosi all’area riservata dell’azienda del gestionale, completando poi il proprio organigramma aziendale inserendo i nominativi almeno di Datore di Lavoro ed RSPP e cliccando sulla voce di menù “RLS interno”